STATUTO
L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) stimolare, nella Società in cui opera e presso gli imprenditori, la conoscenza dei valori sociali e civili, orientare il comportamento proprio degli imprenditori nel contesto di una libera società di sviluppo;
b) concorrere a promuovere con le istituzioni civili, organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali, forme di collaborazione che consentono di perseguire in comune più vaste finalità di progresso, fatti salvi l'autonomia e gli interessi degli associati;
c) svolgere le seguenti funzioni per i propri associati:
1. tutelare la figura dell'imprenditore e le imprese di trasloco sul piano morale, sociale, economico, sindacale, finanziario, tributario e in ogni altro campo di rilievo promuovendo azioni adeguate e stipulando, a richiesta, convenzioni con le aziende, gruppi di lavoro e loro collettività;
2. studiare, promuovere ed attuare ogni iniziativa per valorizzare e potenziare l'attività del traslocatore;
3. promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali, su argomenti di generale interesse per la categoria;
4. fornire alle imprese aderenti servizi di consulenza ed assistenza relativamente alle problematiche di loro interesse;
5. provvedere alla nomina dei propri rappresentanti in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
6. favorire una leale intesa ed una reale collaborazione tra gli associati prevedendo e reprimendo ogni forma di dannosa o scorretta concorrenza.
1. La qualità di socio comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della A.I.T.I., il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastate e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della A.I.T.I., ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
5. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravveda il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice etico, gli organi competenti ne deliberano l’espulsione dall’associazione.
6. La qualità di socio comporta l’obbligo di rispettare il Codice di Condotta A.I.T.I., parte integrante del presente Statuto. Il Codice di Condotta A.I.T.I., contiene come sua parte integrante il Codice etico per imprese operanti nei servizi di trasloco; entrambi i documenti sono allegati al presento Statuto.
7. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni contenuti nel Codice di Condotta A.I.T.I., secondo quanto previsto al comma precedente, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione che provvederanno ad indicare i comportamenti non conformi.
8. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non uniformi la propria condotta agli obblighi scaturenti dal Codice di Condotta A.I.T.I., viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia documentato l’avvenuta conformazione agli obblighi del Codice di Condotta A.I.T.I., gli organi competenti ne deliberano l’espulsione dall’associazione. La sospensione non fa venire meno gli obblighi nascenti dall’art. 7 dello Statuto.
Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese di qualsiasi dimensione economica che esercitano attività di trasloco e che siano iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con l'impegno di utilizzare personale e mezzi in regola con la vigente normativa ed accompagnata dal certificato di iscrizione alla CCIAA nella cui giurisdizione ha sede l'impresa, dal quale risultino le attività esercitate presso la sede e l’iscrizione all’Albo autotrasportatori per conto di terzi.
Costituisce altresì requisito necessario per l’appartenenza e la nuova iscrizione delle imprese associate l’adozione e l’applicazione del Codice Etico e del Codice di Condotta A.I.T.I., come enunciati nell’art. 3 del presente Statuto.
All'A.I.T.I. possono altresì aderire, previa approvazione del Consiglio Direttivo, dietro semplice domanda e con l'impegno di versare il contributo con loro concordato, altre Associazioni di imprese, Enti, Istituti e altri soggetti giuridici che, pur potendo partecipare con loro delegati designati alle riunioni dell'A.I.T.I., non hanno diritto al voto né possono far parte del Consiglio Direttivo.
Può candidarsi per i ruoli di rappresentanza dell’A.I.T.I. negli organi di controllo (Collegio dei probiviri e Collegio dei revisori) anche un rappresentante nominato da altre Associazioni di imprese aderenti o un singolo soggetto giuridico.
La domanda di ammissione a firma del legale rappresentante va presentata all'Associazione che, a mezzo del Consiglio Direttivo, ne decide l'accettazione previa verifica dei dati documentali forniti.
La domanda, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo precedente, dovrà contenere tutti i necessari dati anagrafici dell'Impresa e la esplicita dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
L'Impresa è definitivamente accolta in Associazione dopo la ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota di iscrizione.
L'adesione all'Associazione si perfeziona con la sottoscrizione della domanda di ammissione che impegna al pagamento della quota associativa per l’anno solare di riferimento, e s’intenderà tacitamente rinnovata per il successivo anno solare qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
Le quote associative, successive a quella d’iscrizione, dovranno essere versate, in ragione di quanto previsto all’art. 18 del presente Statuto, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno solare di riferimento.
Scaduto detto termine, l’Associazione metterà in mora l’associato. Qualora la mora dovesse persistere l’Associazione si riserva il diritto di espellere l’associato e procederà al recupero giudiziale del credito vantato.
L'Impresa che modifichi la propria veste giuridica oppure che sia oggetto di cessione, fusione o trasferimenti di quote che modifichino sostanzialmente l'assetto societario, può conservare la sua qualità di Associato qualora, entro il termine di un mese, avvisi l'Associazione delle modifiche intervenute.
Il Consiglio Direttivo può richiedere la documentazione necessaria.
La qualità di associato si perde:
9.1) per dimissioni;
9.2) per cessazione dell'attività;
9.3) per radiazione a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (art. 5) e/o per morosità contributiva;
9.4) per espulsione.
Nel caso di cui ai precedenti commi le modalità e i termini della cessazione della qualità di associato verranno determinate dal Consiglio Direttivo.
Contro i provvedimenti di radiazione ed espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione. L'Assemblea delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della sua prima riunione.
Sono organi dell'Associazione:
• l'Assemblea Generale
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Probiviri
• il Collegio dei Revisori
L'Assemblea è composta da tutte le Imprese Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi ed è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nell'interesse degli Associati, o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
La comunicazione è fatta a mezzo di lettera o e-mail o telefax o telegramma da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi in cui non fosse possibile riunire l’assemblea in un luogo fisico o, comunque, nei casi in cui ciò non fosse opportuno, su motivata indicazione del Consiglio Direttivo, l’assemblea stessa potrà svolgersi in modalità di tele/video-conferenza.
La riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei voti a disposizione di tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Ogni Impresa partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto per ciascuna sede o filiale associata.
E' ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altra impresa associata con un massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
L'Assemblea ha il compito:
• di esaminare i problemi di ordine generale interessanti la categoria e di deliberare in merito;
• di nominare il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti;
• di cooptare come componenti del Consiglio direttivo, con la qualifica di Vicepresidenti, i Presidenti delle sezioni;
• di nominare il Collegio dei Probiviri;
• di nominare il Collegio dei Revisori;
• di nominare le sezioni, che approvano i loro regolamenti, per l'esame e lo studio dei problemi propri di determinate attività specialistiche delle aziende associate;
• di deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza ai sensi del presente statuto o che siano stati ad essa sottoposti dagli organi dell'Associazione;
• di approvare il Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio;
• di designare il Segretario.
Il Consiglio direttivo eletto, nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Associazione e da un numero di membri determinato dall'Assemblea, dura in carica due anni e si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o anche su richiesta di un terzo dei componenti.
Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci e sulla loro eventuale sospensione, espulsione o radiazione, promuove le iniziative e adotta provvedimenti nell'interesse dell'Associazione, sulla scorta delle direttive tracciate dall'Assemblea.
Determina il trattamento e le funzioni del personale.
Predispone il rendiconto economico e finanziario.
Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto ma non può durare in carica per più di quattro anni consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiedendo le riunioni relative. In caso di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.
Previa approvazione del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea, può essere conferito al Presidente uscente un terzo mandato consecutivo nel solo caso in cui lo stesso si trovasse a seguire un iter normativo e/o istituzionale, rispetto al completamento del quale abbia ricevuto espressa delega dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea Generale che ne designa anche il Presidente.
I Probiviri durano in carica due anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche associative.
Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere, comunicandolo al Consiglio Direttivo, su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati e l'Associazione, oppure fra gli associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta. Il Collegio esprime inoltre il proprio parere in ordine all’ammissione delle richieste di nuova iscrizione, alle eventuali sospensioni, espulsioni e radiazioni dall’Associazione proposte dal Consiglio direttivo e sulle interpretazioni statutarie.
Il Collegio dei Revisori è formato di numero tre membri tra i quali viene eletto il Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Revisori effettivi partecipano di diritto con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio.
I Revisori hanno il compito di controllare nella maniera più ampia la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e vigilano sull'osservanza delle norme statutarie.
Essi riferiscono all’Assemblea con relazione scritta e degli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale.
A tutte le spese inerenti al funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione provvede l'Associazione stessa mediante l’imposizione di un contributo a carico degli associati.
L'amministrazione dei proventi dell'Associazione é affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.
I proventi di cui ai precedenti commi restano in ogni caso acquisiti dall'Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili o avanzi di gestione nonché quali fondi, riserve o capitale.
Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberati da un'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata anticipata per fax o con pec da spedirsi ad ogni Associato almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi degli Associati, ovvero in seconda convocazione, il giorno successivo, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% degli Associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
Come previsto dall'art. 12 è costituita la "Sezione F.I.D.I." alla quale aderiscono le aziende associate alla Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux.
La Sezione opera e funziona in conformità alle norme del regolamento che si allega al presente Statuto sotto la lettera A e ne forma parte integrante.