Circolare n.121/2024

Circolare n.121/2024

Oggetto: Autostrade – Riduzione compensata pedaggi autostradali 2023 – Delibera CCAA n.2 del 7.5.2024 su G.U. n.116 del 20.5.2024.

Con la delibera indicata in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha stabilito i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativi ai transiti del 2023 da parte delle imprese di trasporto merci.
Possono presentare istanza di riduzione le imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e in conto proprio titolari di licenza, loro cooperative e consorzi, nonché imprese in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE. Per poter presentare domanda è necessario aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi e cooperative l’istanza di riduzione deve essere effettuata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.
Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità in via telematica accedendo alla sezione “Pedaggi” del sito dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) e secondo i termini indicati di seguito.

Prenotazione della domanda: dalle ore 9.00 di mercoledì 5 giugno fino alle ore 14.00 di martedì 11 giugno.

Presentazione della domanda: dalle ore 9.00 di lunedì 24 giugno (inserimento dei dati relativi alla fino alle ore 14.00 di martedì 23 luglio. Domanda, firma e invio della domanda)

Si segnala che nella sezione “Manuale utente impresa” è specificato che la sezione “Pedaggi” elabora i dati in maniera asincrona; pertanto, il termine ultimo per l’inserimento della domanda è il 22 luglio 2024, mentre il termine delle ore 14,00 del 23 luglio 2024 è valido per la sola firma ed invio della domanda.

La percentuale della riduzione è diversificata in base ai diversi scaglioni di fatturato globale annuo e alla classe ecologica dei mezzi; può raggiungere al massimo il 13 per cento per volumi di pedaggi oltre 5 milioni di euro e veicoli di categoria Euro 6 e superiori o ad alimentazione alternativa. Fermo restando il suddetto limite, alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) spetta un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

I ristorni sono riconosciuti sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli ecologici di categoria Euro V e superiore, ovvero ad alimentazione alternativa o elettrica, appartenenti alle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) se il sistema di classificazione è basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli, ovvero alle classi 2, 3 o 4 se il suddetto sistema è volumetrico.
Qualora l’ammontare delle riduzioni richieste risulti superiore alle risorse disponibili, pari attualmente a 148,5 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione.