CODICE DI CONDOTTA

Codice di Condotta A.I.T.I. Il Codice di condotta A.I.T.I. integra il Codice etico per imprese operanti nei servizi di trasloco pubblicato da Unioncamere.

Il Codice di condotta A.I.T.I., l’adesione al quale costituisce premessa e condizione di appartenenza e di nuova iscrizione all’A.I.T.I., enuncia inoltre alcune considerazioni di principio, prevede alcune prescrizioni specifiche, descrive le principali procedure usuali.

La complessa attività di trasloco si definisce e si configura normativamente soltanto nel rapporto tra il committente e il traslocatore, esattamente nell’atto dell’affidamento di un unico mandato con la sottoscrizione di un contratto unico.

Per contratto unico si intende un documento che descriva e regolamenti tutte le fasi operative di un trasloco e strutturi il mandato unico affidato dal committente al traslocatore:

  • sopralluogo tecnico;
  • quotazione delle spese;
  • preparazione degli arredi ed effetti personali da traslocare;
  • trasferimento dal luogo di origine a quello di destinazione per via terrestre, marittima o aerea;
  • eventuali operazioni doganali di esportazione e di importazione;
  • consegna al nuovo domicilio di destinazione;
  • eventuale sosta in deposito; assicurazione.

L’A.I.T.I. adotta i Contratti-tipo di trasloco pubblicati da Unioncamere, allegati e parte integrante del presente Codice di condotta. Il servizio di trasloco, prestato da privati in aree operative in cui non agiscono e non erogano analoghi servizi gli enti pubblici, a favore di persone fisiche o giuridiche che affrontano un episodio rilevante e problematico della propria esistenza, è definibile servizio di interesse sociale e di pubblica utilità.

Il trasloco è in effetti il complesso insieme delle operazioni necessarie per il trasferimento da un luogo a un altro degli arredi e degli effetti personali di una o più persone fisiche; ovvero d egli arredi, delle attrezzature tecniche e della documentazione di una persona giuridica o di un ente pubblico o privato.