CODICE DI CONDOTTA
Codice di Condotta A.I.T.I. Il Codice di condotta A.I.T.I. integra il Codice etico per imprese operanti nei servizi di trasloco pubblicato da Unioncamere.
Il Codice di condotta A.I.T.I., l’adesione al quale costituisce premessa e condizione di appartenenza e di nuova iscrizione all’A.I.T.I., enuncia inoltre alcune considerazioni di principio, prevede alcune prescrizioni specifiche, descrive le principali procedure usuali.
La complessa attività di trasloco si definisce e si configura normativamente soltanto nel rapporto tra il committente e il traslocatore, esattamente nell’atto dell’affidamento di un unico mandato con la sottoscrizione di un contratto unico.
Per contratto unico si intende un documento che descriva e regolamenti tutte le fasi operative di un trasloco e strutturi il mandato unico affidato dal committente al traslocatore:
- sopralluogo tecnico;
- quotazione delle spese;
- preparazione degli arredi ed effetti personali da traslocare;
- trasferimento dal luogo di origine a quello di destinazione per via terrestre, marittima o aerea;
- eventuali operazioni doganali di esportazione e di importazione;
- consegna al nuovo domicilio di destinazione;
- eventuale sosta in deposito; assicurazione.
L’A.I.T.I. adotta i Contratti-tipo di trasloco pubblicati da Unioncamere, allegati e parte integrante del presente Codice di condotta. Il servizio di trasloco, prestato da privati in aree operative in cui non agiscono e non erogano analoghi servizi gli enti pubblici, a favore di persone fisiche o giuridiche che affrontano un episodio rilevante e problematico della propria esistenza, è definibile servizio di interesse sociale e di pubblica utilità.
Il trasloco è in effetti il complesso insieme delle operazioni necessarie per il trasferimento da un luogo a un altro degli arredi e degli effetti personali di una o più persone fisiche; ovvero d egli arredi, delle attrezzature tecniche e della documentazione di una persona giuridica o di un ente pubblico o privato.
Il traslocatore è quindi una qualificata figura professionale che esegue e coordina tutte le operazioni necessarie per la prestazione di un servizio di trasloco. Un operatore del trasloco, nello svolgimento delle sua attività specializzata, opera in qualità di autotrasportatore per conto di terzi o nel ruolo di spedizioniere. Distinguono e qualificano il traslocatore le seguenti modalità operative:
- il traslocatore non opera soltanto da piano stradale a piano stradale, ma agisce in ambiti di diritto pubblico e privato come marciapiedi, aree condominiali, sedi aziendali, abitazioni private, ecc. con la conseguente attivazione di specifici obblighi, rischi e responsabilità;
- il traslocatore non riceve gli oggetti da trasferire già adeguatamente imballati e classificati, in relazione alle varie normative vigenti, ma provvede all’imballaggio degli arredi (e, quando necessario, al loro smontaggio e rimontaggio), delle attrezzature e della documentazione da trasferire e ne opera la movimentazione all’interno degli edifici; deve inoltre applicare, con competenza e rispetto normativo, le procedure operative previste dalla circolazione delle merci speciali e dei beni culturali.
Per tutte le attività definite, descritte e normate dagli artt. 1683 e seguenti del C.C., il traslocatore deve essere iscritto nell’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi istituito presso le Province. Per il trasloco terrestre, nazionale/internazionale, a mezzo autocarro il traslocatore deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale/internazionale su strada di merci (con autocarri oltre 15 q.li);
- b) Licenza della Comunità Economica Europea per il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi. Per i trasporti in altri paesi non comunitari si opera in regime di convenzione SEE o CEMT.
Per tutte le altre attività, come ad esempio quella del trasloco internazionale marittimo e aereo, in relazione con l’esecuzione del mandato unico, attività definite, descritte e normate dagli artt. 1737 e seguenti del C.C., il traslocatore in possesso dei requisiti previsti deve essere critto in qualità di spedizioniere presso la CCIAA di pertinenza del suo stabilimento; il certificato camerale deve indicare la data di inizio dell’attività di spedizioniere. I requisiti previsti per prestare il servizio di trasloco (nazionale/internazionale) sono quindi:
- Iscrizione alla Camera di CCIAA.
- Iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Registrazione dell’attività di trasloco nell’Oggetto sociale dell’impresa.
- Registrazione nelle Attività dell’impresa dell’inizio dell’attività dell’impresa.
- Registrazione nelle Attività esercitate nella sede legale: AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI, codice ATECORI 49; Certificato di Iscrizie al REN; Attestazione di Idoneità professionale per il Trasporto Nazionale/Internazionale su strada di Merci (per autocarri superiori a q.li 15). SERVIZI DI TRASLOCO codice ATECORI 49.42.00: servizi di trasloco per imprese o figlie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia.
- Licenza comunitaria per trasporti terrestri in ambito comunitario; autorizzazioni relative
- alle norme SEE e CEMT per i trasporti nell’ambito dei paesi aderenti alle relative coenzioni.
- Registrazione nelle Attività esercitate nella sede legale: SPEDIZIONI; ATTIVITA’ DI SPEDIZIONIERE, codice ATECORI 52.29.1
Nella nostra società si spostano
- uffici,
- studi professionali,
- interi organismi produttivi e ammintrativi, con tutte le loro dotazioni di arredi, documenti, apparecchiature elettroniche e attrezzature.
Anche i nuclei famigliari e le persone singole hanno la necessità di portare al seguito, quando spostano
- la propria residenza,
- mobilia,
- libri e documenti,
- attrezzi domestici,
- apparecchi di riproduzione audiovisiva e di comunicazione,
- accessori estensivi che sono ormai parte intrante della persona.
Il traslocatore deve
- saper muovere frigoriferi, lavatrici, pianoforti,
- deve saper movimentare casseforti, apparecchiature pesanti, centri di elaborazione dati,
- deve saper trattare oggetti fragili e opere artistiche.
Ancora oggi il traslocatore è idealmente un forte carrettiere, divenuto anche un abile artigiano, che ha evolutivamente imparato a usare protesi operative sempre più complesse e sofisticate.
In effetti l’attività del traslocatore, nazionale e internazionale, richiede oggi un’alta professialità tecnica e una ben informata e vasta cognizione normativa. Il trasloco è dunque un episodio significativo della vita individuale di una persona o di un nucleo famigliare e un evento economicamente logisticamente rilevante di ogni attività professionale, produttiva o commerciale.
Un operatore del trasloco svolge un’attività privata, ma di interesse sociale e di pubblica utilità. Nella sua azione professionale presta numerosi sevizi di diverso genere. È necessario quindi connotare con precisione il trasloco e gli attori dello stesso e descriverne alcune figure operative e le prestazioni d’uso. Descriviamo le principali operazioni previste da una prestazione di trasloco.
Sopralluogo tecnico durante il quale si effettuano la valutazione della quantità del materiale da traslocare (mobili, suppellettili, oggetti fragili, opere d’arte, ecc.), applicando il parametro del metro cubo, e la ricognizione dei luoghi da praticare (parcheggi, percorsi interni ed esterni all’immobile), e si rilevano le esigenze particolari del cliente.
Per quanto riguarda il materiale per l’imballaggio, si calcola la quantità del suo impiego. Altri fattori importanti sono
- gli smontaggi e i rimontaggi da effettuare;
- la quantità e la tipologia degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti d’arte o di valore;
- la presenza di pianoforti o di altri strumenti musicali o di pezzi pesanti, come ad esempio di casseforti, o di piante.
In relazione ai luoghi sono rilevanti
- l’accessibilità delle strade,
- le caratteristiche e l’agibilità dei parcheggi, dei percorsi interni ed esterni dell’immobile,
- le distanze da percorrere nella movimentazione del materiale,
- la possibilità di utilizzare ascensori, montacarichi o la necessità di impiegare piattaforme elevatrici (scale a motore) o altre macchine per la movimentazione (ad es.: traslatori, robot scalatori, gru, ecc.).
Vengono inoltre registrate le esigenze e le strategie del committente relative al trasferimento, con riferimento ai tempi operativi e alle modalità logistiche, da conciliare con eventuali regolamenti condominiali o con speciali normative di circolazione stradale o di polizia urbana.
La valutazione dei costi dell’operatore è basata sul volume del materiale da traslocare e sulle prestazioni richieste ed è calcolata principalmente sul numero delle persone da impiegare nel trasloco (giornate di lavoro).
Si considera inoltre
- la quantità e il tipo di materiale per imballaggio da usare,
- l’utilizzo di attrezzature tecniche,
- l’impiego di uno o più automezzi (in relazione alle condizioni operative, ai tempi di lavoro e alle percorrenze).
A volte, nel regime contrattuale stabilito on un committente generale (ente privato o pubblico, società, organizzazione, ecc.) che si fa carico del trasloco relativo al trasferimento dei propri dipendenti o amministrati, utenti del servizio, le prestazioni sono stabilite e descritte in un capitolato.
Anche in questo caso lo svolgimento di un sopralluogo è funzionale alla corretta organizzazione del servizio e alla sua buona riuscita. Quando il domicilio di origine del trasloco è lontano dalla sede e dalle eventuali filiali del traslocatore, il sopralluogo, così come alcune delle altre operazioni del trasloco sotto descritte, può essere affidato a un agente del traslocatore stesso.
Quando poi, per un motivo fondato, non è possibile effettuare fisicamente il sopralluogo, il committente è tenuto a fornire una descrizione accurata del materiale da traslocare e delle condizioni operative, logistiche e normative in cui si dovrà svolgere il trasloco.
In relazione con la sicurezza nel lavoro, il tecnico che effettua il sopralluogo fa un’attenta ricognizione dei luoghi dei percorsi da praticare e, se lo ritiene necessario, redige un relazione nella quale registra ogni dato, ogni considerazione tecnica e ogni raccomandazione utile per una corretta e sicura esecuzione del servizio.
Sulla base della relazione vengono trasmesse puntuali istruzioni alla squadra che eseguirà i lavori di trasloco, responsabilizzandone il caposquadra preposto.
Con la descrizione del servizio previsto, sulla base dei rilievi del sopralluogo, e con la relativa richiesta economica. Nel preventivo si precisano i termini della copertura assicurativa. Il committente sottoscrive il preventivo per accettazione.
Quando il preventivo stesso è sufficientemente dettagliato può fungere da accordo per le modalità del trasloco. Questo codice raccomanda, e indica come necessaria nel caso di traslochi internazionali, la sottoscrizione di un contratto che configuri un unico mandato.
Dalla data di pubblicazione presso Unioncamere dei Contratti-tipo di trasloco, i traslocatori che aderiscono a questo codice di condotta si impegnano ad adottarli e ad applicarli puntualmente.
Fornitura del personale specializzato, del materiale per l’imballaggio, delle attrezzature tecniche e degli automezzi necessari per il trasloco.
Il personale impiegato in un servizio di trasloco è selezionato, è formato e nel tempo è specializzato per l’imballaggio, per lo smontaggio e il rimontaggio di quanto lo richieda, per la movimentazione, per lo stivaggio del materiale da traslocare nel vano dell’autocarro o del contenitore adibito al trasloco;
Il personale è dotato dell’abbigliamento idoneo in relazione alla normativa vigente per la sicurezza e per l’uniformità dell’aspetto e il decoro della persona.
Il materiale per l’imballaggio è selezionato per l’uso nel trasloco: sono impiegate
- scatole in cartone di idonea resistenza, con specifiche caratteristiche e dimensioni per una possibile sovrapposizione e una stivabilità ottimale;
- pluriball multistrato o materiali analoghi;
- nastro adesivo;
- casse e gabbie in legno e altri materiali speciali, quando necessario.
Le attrezzature tecniche consistono in
- carrelli,
- carrelli con pianalino e manici alti,
- carrelli idraulici,
- attrezzi per uso manuale,
- dotazioni tecniche da magazzino.
Gli automezzi adibiti al trasloco sono autocarri furgonati allestiti con le caratteristiche tecniche che li abilitano per il particolare uso;
Nei traslochi internazionali vengono impiegati anche contenitori in legno o in metallo rispondenti alle specifiche tecniche internazionali, che a loro volta vengono trasportati con idonei mezzi per via terrestre, marittima e aerea.
Nel trasloco aereo, più precisamente, vengono impiegate casse in cartone con specifiche I.A.T.A. e pallets o contenitori in alluminio sagomati forniti a richiesta dalle compagnie aeree.
Procedura per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
In relazione all’autorizzazione all’Occupazione di Suolo Pubblico, in ogni città è vigente una specifica normativa comunale, di solito agile e poco costosa.
In alcune città, come ad esempio Roma, la procedura è particolarmente complicata e gravosa dal punto di vista economico. L’onere della richiesta è a carico del committente.
Il traslocatore fornisce i dati di sua competenza (tipologie, targhe e dimensioni dei mezzi impiegati, tempi operativi) e può farsi carico, dietro compenso stabilito nel contratto di trasloco, della gestione della procedura.
Operazioni di preparazione al trasloco, che prevedono
- l’inscatolamento delle suppellettili,
- dei contenuti dei mobili e di tutti gli effetti personali in genere;
- la protezione e lo smontaggio di tutti i mobili che lo richiedano.
In queste operazioni è impiegato materiale vario speciale, quale
- il pluriball (multistrato in carta e plastica con bolle d’aria), o materiali analoghi, in fogli e bobine,
- scatole in cartone (multistrato con caratteristiche adeguate per consentire la sovrapposizione e contrastare ogni possibile deformazione) di varie conformazioni e dimensioni,
- nastro adesivo in rotoli,
- eventuali casse o gabbie in legno, e altri materiali speciali.
Quando necessario (ogni volta nel caso di trasloco internazionale), va redatto un inventario operativo, che registra, a preparazione effettuata, il numero progressivo, una descrizione sommaria del contenuto del singolo collo, lo stato fisico e l’usura degli oggetti da traslocare.
Un altro inventario, per i fini assicurativi, deve essere redatto dal committente e trasmesso alla compagnia assicuratrice. Movimentazione del materiale da traslocare attraverso i pianerottoli, gli ascensori o eventuali montacarichi, le scale, gli anditi dell’immobile e i percorsi esterni, fino al luogo di parcheggio dell’autocarro (o degli autocarri), o del contenitore marittimo, adibiti al trasloco
In alcuni casi per la movimentazione viene impiegata una piattaforma sollevatrice esterna che permette il trasferimento del materiale da traslocare da un balcone o da una finestra dell’abitazione al piano stradale.
Per la corretta e sicura movimentazione del materiale da traslocare, viene fornita al personale una specifica formazione e vengono messi a disposizione gli attrezzi, le dotazioni e i presidi di sicurezza necessari.
Maggiori dettagli al riguardo sono contenuti nelle sezioni relative alle attrezzature tecniche impiegate nel servizio di trasloco.
Carico e stivaggio in autocarri idonei per il trasloco (si tratta di autocarri con speciali allestimenti della pavimentazione e delle pareti interne), o nei contenitori marittimi o aerei.
Lo stivaggio è una delle operazioni più delicate ed è affidato a una figura professionale specializzata. In generale, sono elementi critici di un buono stivaggio la composizione, la densità del carico e la distribuzione dei pesi.
In relazione a un trasloco questi fattori sono ancora più problematici, anche per la presenza di mobili delicati (ad esempio tavolini con gambe sottili, divani e poltrone in pelle o tessuti pregiati) o la presenza di piante, che “disturbano” la distribuzione e la sistemazione corrette del carico.
Le piante in particolare, soprattutto se di grandi dimensioni, costringono a diminuire gradualmente il livello della stipa, impegnando molto più spazio di quello corrispondente alle loro reali dimensioni fisiche. Spesso è più funzionale impiegare un autocarro dedicato alle sole piante; le stese introducono inoltre un’urgenza nel trasporto e problemi doganali e normativi specifici.
Trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione del materiale da traslocare.
Quando si tratta di un trasloco internazionale marittimo o aereo, e anche su gomma in ambito extracomunitario, il traslocatore opera come spedizioniere.
Per operare nella qualità professionale di spedizioniere il traslocatore deve ottenerne l’inserimento, presentando gli specifici requisiti, tra le attività esercitate nella sede, con la relativa data di inizio.
Nella funzione di spedizioniere
- affida il trasporto, per conto del committente, a vettori terrestri, marittimi o aerei;
- provvede, tramite l’intervento di operatori specializzati, alla movimentazione negli ambiti portuali o aeroportuali e alle operazioni doganali, quando previste, sia all’esportazione sia all’importazione;
- agisce, come esecutore di un mandato unico, svolgendo alcune funzioni attraverso una rete di corrispondenti affidabili e accreditati;
- custodisce le merci in deposito, quando, e per il tempo, necessario.
Scarico, movimentazione e collocazione del materiale traslocato nel nuovo domicilio del committente, effettuati con le stesse modalità sopra descritte per le analoghe operazioni all’origine.
L’integrazione logistica, o l’intero servizio nel caso di trasloco internazionale marittimo e aereo all’estero, sono affidati ad agenti del traslocatore. Assicurazione dei beni traslocati.
L’operatore del trasloco, in analogia con quanto previsto nell’attività di trasporto, risponderebbe, secondo la normativa vigente per la sola responsabilità vettoriale, essendo però il trasloco un’attività più complessa e articolata, viene abitualmente proposta al committente una copertura assicurativa “da domicilio a domicilio” per il trasloco terrestre e una copertura “all risks” per i traslochi marittimi e aerei.
Il traslocatore attiva anche, autonomamente o su specifica prescrizione dei capitolati d’appalto o contrattuali, una copertura per i rischi relativi alla responsabilità civile (RCT/O), per eventuali danni a persone, cose, animali, piante e strutture immobiliari, negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di trasloco e per determinare maggiori garanzie per i lavoratori impegnati nel servizio stesso.
L’informazione del personale e la sua formazione sono aspetti particolarmente importanti dell’attività del traslocatore, soprattutto in relazione alla più recente normativa sotto indicata.
Tutti gli aspetti della
- sicurezza,
- visite mediche,
- corsi di formazione,
- attenzione alla correttezza delle procedure,
- controllo continuo della conformità dell’abbigliamento e regolare uso di tutti i preside previsti e prescritti,
- costante aggiornamento sulle norme di tutti gli operatori dell’organizzazione,
vanno complessivamente e puntualmente curati e rispettati.
Le imprese che aderiscono a questo Codice di condotta svolgono una continua e attenta formazione e informazione per tutto quanto riguarda la sicurezza del lavoro.
In attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il 9 aprile 2008 è stato pubblicato il Testo unico per la sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Dal punto di vista imprenditoriale gli argomenti rilevanti sono con- 5 tenuti negli artt. 16, comma 3; 28, comma 2, lettera d; 30, comma 5. I temi di maggiore importanza e criticità sono l’Incarico di attuazione, la Vigilanza e il Modello di organizzazione e di gestione, il DVR (Documento di cui all’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008) e il PGSL (Piano Generale per la sicurezza nel lavoro), soprattutto per quanto riguarda le procedure, i ruoli, le competenze e i poteri.
Particolare attenzione, in relazione alla nostra specifica attività di traslocatori, va posta sulle problematiche del lavoro esterno. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 va considerato insieme con le successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, ripubblicato con le relative note nel Supplemento Ordinario n. 177 G.U. 226 del 29 settembre 2009.
Una particolare attenzione va riservata agli Allegati, che, riguardando le pratiche effettive del lavoro con particolare riferimento all’uso degli attrezzi e delle macchine, stabiliscono le corrette procedure per realizzare la sicurezza nel lavoro.
Il traslocatore entra nelle abitazioni o nelle sedi dei suoi committenti. Oltre ad essere un professionista, deve ovviamente essere anche una persona pienamente affidabile e di aspetto decoroso e operare nell’ambito di un’organizzazione che vede le stesse caratteristiche condivise da tutti i suoi componenti.
L’uso di una divisa non è indispensabile, ma concorre a ottenere l’uniformità e l’ordine delle persone e un aspetto distinto e riconoscibile. Sono elementi particolarmente utili quando ci si muove in luoghi frequentati da molte persone, soprattutto nel caso del trasferimento di grandi aziende, quando dipendenti, tecnici di varia competenza, supervisori ed altri operatori, si muovono negli stessi ambienti di lavoro.
L’abbigliamento specifico degli operatori del trasloco è improntato
- alla praticità,
- alla resistenza,
- alla protezione,
- alla necessità di cambiare continuamente ambiente, anche tra l’interno e l’esterno degli immobili, durante la movimentazione e il carico.
Alcuni elementi dell’abbigliamento sono anche importanti presidi della sicurezza personale:
- scarpe antischiacciamento,
- guanti,
- caschi,
- mascherine filtranti per la respirazione in ambienti polverosi e altri utili accessori protettivi.
In sede di formazione e di aggiornamento periodico del personale, devono essere comunicate tutte le istruzioni necessarie per il corretto, attento e responsabile uso di tutti i presidi personali previsti per la sicurezza nel lavoro e di tutte le attrezzature ausiliarie.
Ogni operatore, o almeno il coordinatore caposquadra-preposto di una compagine di personale che esegue il trasloco, deve avere in dotazione una ben fornita cassetta degli attrezzi. La cassetta deve contenere tutti gli attrezzi necessari all’eventuale smontaggio e rimontaggio dei mobili. L’operatore del trasloco ha inoltre in dotazione cinte e cintoni da usare sia come elementi di presa per movimentare pezzi pesanti e voluminosi, sia per l’imbracatura degli stessi per il sollevamento con l’impiego di attrezzature speciali. Nel trasloco vengono inoltre utilizzati appositi carrelli a due ruote con la presa a manubri (bravette) e carrelli piatti a quattro ruote (ragnetti). sono eventualmente in dotazione al traslocatore anche la macchina reggettatrice ed altri attrezzi e utensili vari. Anche a questo riguardo, sono fornite al personale, durante la formazione, tutte le necessarie istruzioni per un loro corretto uso operativo, anche dal punto di vista della sicurezza.
Il materiale per imballaggio più consueto per il traslocatore è costituito dalle scatole in cartone. Nel trasloco vengono utilizzate scatole in cartone di diversi tipi, differenziate per forma e dimensione, in relazione allo specifico contenuto elettivo (libri, biancheria, vestiario, oggetti fragili, ecc.).
Le scatole devono avere una consistenza sufficiente per una adeguata protezione del contenuto, ma anche per consentire la loro sovrapponibilità in diversi piani, nelle operazioni di movimentazione, carico e stivaggio negli automezzi o nei contenitori usati per la spedizione.
Un altro materiale indispensabile per la protezione del materiale da traslocare è il pluriball. L’uso di questo materiale da parte di un buon imballatore è esercizio di professionalità, di competenza e di sensibilità artigianali.
Recentemente sono stati proposti nel mercato anche altri 6 materiali in fogli, assimilabili per uso al pluriball. Sono utilizzati inoltre nastri ed etichette adesivi e rotoli di sottile plastica estensibile.
Possono essere usati, in casi particolari, anche schiume espansive, “patatine” e altri materiali connettivi plastici in polistirolo o in resine di vario tipo. In relazione alle operazioni di imballaggio il personale viene dotato di semplici ma efficacissimi presidi per la sicurezza e la prevenzione di infortuni, come guanti protettivi, attrezzi da taglio di sicurezza e attrezzature per il sollevamento e la traslazione dei colli.
Le attrezzature “pesanti” Gli autocarri adibiti al trasloco richiedono uno speciale allestimento. È prevista usualmente una furgonatura che sfrutti al massimo la volumetria ottenibile in relazione alla categoria del mezzo (la portata ponderale di solito non è critica per il trasporto di arredi ed effetti personali).
Le pareti devono avere opportune imbottiture; il piano di carico deve avere un rivestimento che trovi la conciliazione tra opposizione allo scivolamento del carico, scarsa abrasività e sufficiente scorrevolezza per un agevole stivaggio.
Nel trasloco si fa uso anche di piattaforme elevatrici e, in alcuni casi particolari, sono impiegati altri mezzi speciali come autocarri-gru, traslatori e arrampicatori motorizzati.
Altri moduli, per il trasporto e la spedizione dei materiali da traslocare, sono i bancali, le casse e le gabbie in legno e i grandi contenitori metallici (container). Nel trasloco aereo sono spesso utilizzati bancali e speciali contenitori in alluminio (igloo).
Il trasloco industriale prevede le stesse modalità organizzative e operative sopra esposte, introducendo inoltre alcune problematiche specifiche.
Nel trasloco delle postazioni di lavoro, delle attrezzature tecniche, degli archivi e dei magazzini di un organismo produttivo o commerciale, sono presenti
- arredi di varia tipologia,
- apparecchiature elettroniche,
- centri di elaborazione dati con i relativi gruppi di continuità e climatizzatori ambientali,
- casseforti,
- armadi corazzati e ignifughi,
- pareti attrezzate, ecc.
È particolarmente importante e critica la ricognizione e la verifica tempi e alla razionalità del trasferimento.
Una particolare attenzione è richiesta dalla sempre problematica tempistica del trasferimento, condizionata dai cicli di funzionamento dell’organismo da trasferire, spesso differenziati per funzione organica: uffici direttivi, del personale, della contabilità, commerciali, ecc. sono particolarmente impegnativi: il trasferimento dei centri di elaborazione dati e dei pezzi pesanti quali casseforti, armadi corazzati e ignifughi, armadiserver, gruppi di continuità, apparecchiature per condizionamento;
La tracciatura dei percorsi di transito dei pezzi sopra descritti, in relazione all’attraversamento di solai e soprattutto di pavimentazioni flottanti; la valutazione e la precisa modulazione dei flussi dei materiali in relazione ai percorsi, all’uso dei montacarichi, agli eventuali sollevatori esterni, nel rispetto delle esigenze funzionali, organizzative e procedurali delle aziende; la fasatura con il trasferimento delle utenze (telefonia, reti telematiche, energia, acqua), con la disattivazione, il distacco, la nuova cablatura, il riallaccio e la riattivazione dei sistemi informatici, e con le altre operazioni funzionali in un trasloco; lo svuotamento, lo smontaggio, il trasferimento e la ricollocazione degli archivi, anche in relazione alla portata dei solai, alla sicurezza della circolazione degli addetti e alla certezza degli ancoraggi, al carico d’incendio, ecc.;
le coperture assicurative, specifiche per ogni genere di materiale da traslocare e riguardanti anche le responsabilità civili relative alle persone agli animali, alle piante, alle cose e alle strutture immobiliari coinvolti nel trasloco.
Un esempio per tutti: nel caso del trasloco della sede di un quotidiano, alcune fasi possono essere organizzate secondo una razionalità di tipo generale, ma per quanto riguarda il trasferimento della redazione, che, con i normali avvicendamenti, lavora a ciclo continuo, è necessario letteralmente sfilare le sedie da sotto i giornalisti e rimetterle tempestivamente sotto gli stessi giornalisti che si sono trasferiti velocemente nella nuova collocazione e coordinare anche lo spostamento di tutte le apparecchiature che costituiscono le protesi tecnologiche, ormai organiche, dei professionisti dell’informazione.
Come già sopra considerato, nel trasloco industriale le problematiche relative alla preparazione, alla movimentazione, al carico, al trasporto e allo scarico dei materiali da trasferire sono particolarmente critiche, sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista della sicurezza.
Già in fase di sopralluogo ogni competenza ed ogni attenzione devono essere rivolte alla ricognizione dei luoghi da praticare. In particolare devono essere accertate le portate dei solai e delle scale e le caratteristiche delle pavimentazioni; i dati strutturali, le omologazioni, la validità delle verifiche e dei controlli e la portata utile degli ascensori e dei montacarichi; la sicurezza esterna degli edifici in caso di uso di piattaforme elevatrici, di bracci meccanici o di gru per la movimentazione esterna di alcuni carichi.
Tutta la documentazione relativa alla sicurezza di rispettiva competenza deve essere condivisa tra il committente e l’esecutore del servizio. Devono essere prodotti un P.O.S. da parte dell’operatore e rilasciato un D.U.V.R.I. da parte del committente. Quando si avvia un trasloco di tipo industriale ogni azione deve essere già stata prevista, preparata e programmata adeguatamente.
Durante l’esecuzione dei lavori sono poi molto importanti continui e specifici controlli necessari per evitare infortuni banali nella causalità, ma molto pericolosi per le possibili conseguenze.
Un esempio: negli uffici si tende a riporre sopra gli armadi oggetti rotti o posti in disuso. Se il personale, dopo aver inscatolato la documentazione, inclinasse un armadio per la sua movimentazione senza averne ispezionato la parte superiore, vedrebbe a volte piovere di tutto. particolarmente micidiali sono oggetti metallici pesanti e i pezzi di vetri o di specchi rotti, lì sopra riposti e dimenticati. Va sempre seguito un controllo della parte superiore dei mobili.
Un altro controllo assiduo va riservato ai cablaggi elettrici. Durante la vita di un’azienda sono stati spesso spostati macchinari e apparecchiature, con le relative condutture elettriche. A volte prese non neutralizzate e cavi esposti ancora sotto tensione, costituiscono un grave pericolo.
Il trasloco di CED (centri di elaborazione dati), pone problemi di disattivazione e di messa in sicurezza dei singoli elementi, di smontaggio, di traslazione lungo percorsi che comportano l’attraversamento di pavimentazioni flottanti o di solai con portata ridotta, anche se, negli ultimi tempi, è sempre più raro incontrare sistemi voluminosi e pesanti, essendosi diffuso l’impiego di server compatti e modulari.
Ai trasferimenti dei centri di elaborazione dati sono spesso correlate le operazioni di trasloco di armadi ignifughi e di macchinari per sistemi di condizionamento, climatizzazione e di continuità dell’alimentazione. Il trasferimento dei pezzi pesanti deve essere sempre effettuato con l’ausilio di attrezzature e mezzi speciali.
L’aspetto competenza e sicurezza è primario. La ricognizione, il rilievo tecnico, la valutazione della sicurezza degli ambienti di collocazione, all’origine e a destinazione, e dei percorsi di movimentazione, le procedure per il corretto impiego delle attrezzature, sono aspetti della massima importanza. Attenta considerazione dal punto di vista della sicurezza va riservata anche ai sistemi di illuminazione, di condizionamento generale e agli apparati antincendio.
Questi sistemi non sono quasi mai oggetto di trasloco (ad eccezione dei condizionatori e degli estintori mobili, ma vanno comunque riguardati come elementi dell’ambiente in cui il personale addetto al trasloco si trova ad agire.
Analogo riguardo va riservato allo spostamento di armadiature complesse e modulari, alle pareti attrezzate e alle pannellature divisorie mobili. Lo spostamento degli archivi, spesso composti da grandi scaffalature, ed anche da armadiature scorrevoli e compattabili (dello spostamento della parte strutturale delle quali so occupano le ditte fornitrici), costituiscono tema di attenzione per la sicurezza, in relazione alla movimentazione agli equilibri stativi, alle portate dei solai e al carico di incendio.
Il servizio di trasloco, prestazione che non viene erogata da alcun ente pubblico, anche se effettuato da imprese private, a favore di persone fisiche o giuridiche che affrontano un episodio rilevante e problematico della propria esistenza, è definibile servizio di pubblico interesse e di utilità sociale.
Le criticità del trasloco dovrebbero essere considerate in questo quadro. Dovrebbe pertanto essere previsto in tutta Italia un Regolamento per l’Occupazione di Suolo Pubblico
– facilmente agibile e poco oneroso – specifico per i servizi di trasloco, per facilitare il lavoro delle imprese ma anche, e soprattutto, a beneficio dei cittadini.
Sarebbe altresì auspicabile che questi stessi servizi, nella maggioranza dei casi prestati a favore di famiglie che cambiano o ristrutturano casa, fossero equiparati ad altri servizi come i lavori di ristrutturazione edile ad esempio.
E godessero delle stesse agevolazioni: aliquota I.V.A. ridotta e detraibilità della spesa fatturata in sede di dichiarazione dei redditi. È utile puntualizzare che l’attore principale del trasloco è il committente, la persona fisica o giuridica che deve, o decide di, trasferire da un luogo a un altro i suoi beni e che deve risolvere tutti i relativi problemi logistici e normativi.
Il committente deve affrontare tutte le spese relative a tutte le fasi del trasloco, modulando il suo diretto intervento con l’affidamento al traslocatore, con specifico contratto e relativo mandato, di alcune prestazioni, di cui deve sostenere comunque tutti gli oneri e, almeno in parte, le responsabilità.
Più precisamente: all’inizio tutti gli oneri e tutte le responsabilità son in capo al committente; gli oneri restano totalmente e necessariamente in capo al committente per tutto lo svolgimento e tutta la durata del mandato e dei relativi servizi; le responsabilità possono essere parzialmente o totalmente trasferite al traslocatore in relazione ad alcuni segmenti operativi.
Il committente può partecipare, mallevando il traslocatore da ogni responsabilità relativa o conseguente con questi suoi interventi, alla preparazione del materiale da traslocare all’origine e alla sua sistemazione a destinazione;
- deve interessarsi delle pratiche burocratiche, fornendo tutta l documentazione relativa alle modifiche anagrafiche, al possesso e allo stato giuridico e normativo dei beni da traslocare (soprattutto per quanto riguarda veicoli, beni culturali, ecc.);
- deve provvedere alla redazione delle previste dichiarazioni riferite agli alcolici, ai semi, ad alcuni cibi, e ad altri articoli soggetti a restrizioni o ad embarghi in alcuni paesi, anche in relazione alla sicurezza.
È importante considerare infine che nel trasloco il mittente e il ricevitore dei beni trasferiti coincidono nella stessa persona.
Servizi esclusi
Come già dichiarato, il traslocatore che aderisce al presente Codice di condotta adotta e applica i Contratti-tipo di trasloco pubblicati da Unioncamere che definiscono puntualmente i servizi compresi e quelli esclusi.
Per utilità sono qui di seguito specificate le prestazioni, gli interventi e gli oggetti che sono esclusi:
- interventi sugli impianti elettrico, idraulico e di condizionamento;
- il rimontaggio di quadri, mensole, tende, accessori da parete, lampadari, appliques, antenne, oggetti definibili come merci pericolose, ecc.;
- il riempimento sei mobili con il proprio contenuto al momento della riconsegna, ogni altro intervento che non sia stato esplicitamente concordato.
Sono esclusi interventi relativi a lavori di modifica o adattamento della mobilia e ogni intervento di muratura o di fissaggio a parete di elementi di arredo o di accessori.
Alcuni dei servizi sopra elencati possono essere previsti e negoziati con appositi accordi scritti da integrare nei Contratti-tipo di trasloco pubblicati da Unioncamere.
Sono escluse, in relazione a un trasloco internazionale, le spese relative a
- eventuali costi doganali o portuali per soste, detenzione del contenitore, magazzinaggi, tasse, diritti e dazi,
- spese portuali extra,
- spese di ispezione e di verifica relative alla materia doganale o alla normativa sulla sicurezza.
Sono inoltre da considerare oggetti sempre esclusi dalla prestazione del servizio di trasloco, secondo i canoni nazionali e internazionali:
- Documenti importanti e non riproducibili; denaro contante e altri titoli e valori; oggetti da collezione.
- Cibi deteriorabili; liquidi contenuti in recipienti non infrangibili; droghe, spezie, semi, piante (anche essiccate); ogni specie di derrate che possano incorrere in norme di divieto nei paesi di origine, destinazione o transito del trasloco.
- Alcolici e altre bevande soggette a divieti o nei paesi di origine, destinazione o transito del trasloco.
- Libri, pubblicazioni, opere o riproduzioni sonore e multimediali in genere, il cui contenuto sia proibito nei paesi di origine, destinazione o transito del trasloco.
- Macchine, pezzi di ricambio, accessori, materiali per costruzione o per manutenzione.
- Legno non trattato e legnami vari allo stato grezzo.
- Tutti i materiali da considerarsi pericolosi, come combustibili solidi o liquidi, liquidi corrosivi, esplosivi, materie solide infiammabili, gas, gas compressi, fiammiferi, prosperi,zolfanelli, benzina, gasolio, cherosene, propano, contenitori per propano o altri gas anche se vuoti, olio per motori, liquidi antigelo, olio per lampade, contenitori per vernici o coloranti chimici anche se vuoti, fertilizzanti, acidi, candeggine e altre sostanze chimiche non precisamente classificate come innocue, accumulatori e batterie di ogni tipo, ecc.
- Tutti gli oggetti classificati come armi e relative munizioni; sono escluse anche le armi da taglio che non possano essere definite attrezzi da lavoro o di utilità.
Il servizio di deposito relativo a un sevizio di trasloco prevede la sottoscrizione di uno specifico Contratto di deposito. La sosta in deposito dei beni traslocati comporta le operazioni di sistemazione nel deposito dei beni stessi, lo scarico dall’autocarro, la movimentazione e la sistemazione in contenitori da magazzino, in legno o metallo, di varie dimensioni, ovvero in apposite aree recintate o in box in muratura. Va prevista e considerata anche l’assicurazione dei beni tenuti in deposito, solitamente riferita ai rischi di calamità naturale, incendio e furto. Se il proprietario dei beni fa valere una sua copertura autonoma, il traslocatore, per sua cautela, deve assicurarsi che venga disattivata la clausola della rivalsa.
Questo Codice di condotta richiama infine la validità, per l’esecuzione di un servizio di trasloco, delle Condizioni Generali delle Spedizioni, dell’Elenco degli oggetti esclusi dal servizio di trasloco sopra indicato, delle norme UNI EN 12522-1 e UNI EN 12522-2. Delle due norme UNI questo Codice di condotta intende integrare le evidenti lacune di definizione e di descrizione per quanto riguarda la rilevanza, la validità e la forma dei Contratti-tipo a cui riferirsi, l’ambiguità e l’imprecisa perimetrazione dell’ammissibilità della pratica dell’appalto, la totale assenza dei necessari riferimenti alle regole di accesso alla professione.